Le fonti del diritto all’istruzione

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Il diritto all’istruzione, secondo il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali dell’ONU, «incarna l’indivisibilità e l’interdipendenza di tutti i diritti umani»1. Esso, infatti, non è, come erroneamente si credeva un tempo, un privilegio, bensì un diritto umano2, protetto da numerosi trattati internazionali e documenti di varia natura legale, che hanno la valenza di strumenti giuridici vincolanti e non vincolanti a seconda dei casi3. Il diritto all’istruzione è considerato un diritto all’emancipazione, poiché l’accesso all’educazione è fondamentale per lo sviluppo umano, sociale ed economico ed è un elemento chiave per raggiungere una pace duratura e uno sviluppo sostenibile. Esso è il primo mezzo a disposizione di adulti e giovani, che si trovino in condizioni di estrema povertà, per tentare di uscire dalla propria condizione di indigenza ed entrare in possesso degli strumenti necessari a garantire loro una piena partecipazione all’interno delle comunità cui appartengono4. L’educazione è basilare per favorire l’empowerment delle donne, salvaguardare i bambini da ogni forma di sfruttamento e lavoro minorile, impedire gli abusi sessuali, promuovere i diritti umani e la democrazia nel mondo, proteggere l’ambiente e controllare la crescita della popolazione. Inoltre, essa è tra le fonti di investimento più vantaggiose per gli Stati5. Per esempio, è significativa in questo senso la testimonianza di un bambino di nome Komla che, nel 2008, ha dichiarato: «Io lavoro nei campi con i miei genitori […] ma oggi andrò a scuola. Voglio imparare a leggere e a contare in modo da diventare un buon uomo d’affari» (UNICEF, 2008)6. Sebbene molti dei documenti e delle convenzioni relative ai diritti dei bambini abbiano solo qualche decennio, si può dire che si cominciò a parlare di diritto all’istruzione dei minori già all’inizio del XX secolo, quando l’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) firmò la Convention Concerning the Age for Admission of Children to Employment in Agriculture nel 19217. L’OIL fu una delle primissime agenzie specializzate dell’ONU; fin dagli esordi della sua costituzione, essa si batté per difendere i diritti dei lavoratori, sebbene, secondo quanto attestano alcuni esperti, decise di dedicare la propria attività esplicitamente anche alla promozione dei diritti umani solo nel 19988. All’art. 1 della suddetta Convenzione appare il primissimo riferimento a un diritto all’istruzione dei fanciulli: «I bambini al di sotto dell’età di quattordici anni non possono essere impiegati o lavorare in qualsiasi impresa agricola, sia essa pubblica o privata, o in qualsiasi ramo della stessa, salvo al di fuori dell’orario fissato per le attività scolastiche. Se sono impiegati al di fuori dell’orario di scuola, l’impiego non deve essere tale da pregiudicare la loro frequenza scolastica»9. E’ interessante notare come l’OIL non abbia soltanto dato voce ai minori per lo sviluppo di leggi lavorative più umane, ma abbia anche difeso, con lungimiranza, la tutela del diritto dei bambini a un’educazione10.

Un riferimento più diretto e specifico al diritto all’istruzione lo incontriamo, per la prima volta, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani11, dove all’articolo 26 si enuncia:

« 1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.

L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli12

Sempre internamente al framework delle Nazioni Unite, fu creato il primo strumento normativo di carattere internazionale sul diritto all’istruzione, ossia la Convenzione contro la Discriminazione nell’Istruzione, documento redatto dall’UNESCO nel 196013. Il testo, oltre alla discriminazione, fa riferimento all’eguaglianza di opportunità, all’accesso all’educazione primaria gratuita e ai diritti delle minoranze. L’articolo 4 della Convenzione sancisce i doveri e le azioni che gli Stati contraenti devono intraprendere per favorire il rispetto del diritto menzionato; gli Stati contraenti hanno, infatti, il dovere di:

« […] (a) rendere l’educazione primaria gratuita e obbligatoria ; rendere l’educazione secondaria, nelle sue diverse forme, generalmente disponibile e accessibile a tutti; rendere l’educazione superiore egualmente accessibile a tutti sulla base delle capacità individuali; assicurare il rispetto da parte di tutti dell’obbligo a frequentare la scuola come prescritto dalla legge; (b) assicurare che gli standard dell’educazione siano equivalenti in tutte le istituzioni educative di carattere pubblico dello stesso livello, e che le condizioni relative alla qualità dell’educazione fornita siano altrettanto equivalenti; (c) incoraggiare e intensificare con metodi appropriati l’istruzione delle persone che non hanno ricevuto alcuna forma di istruzione primaria o non sono riusciti a completare l’intero percorso di studi di educazione primaria sulla base delle loro capacità individuali; (d) fornire una formazione per la professione di insegnante senza discriminazioni»14.

L’art. 5 della Convenzione riafferma quanto proclamato nel paragrafo 2 dell’art. 26 della Dichiarazione Universale15.

Ancora una volta, si ribadisce l’importanza di tale diritto nell’ambito della Convenzione Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali16. Un richiamo al diritto all’istruzione è presente nell’art. 13 della Convenzione sopra menzionata17; esso ricalca con precisione quanto già espresso nella Dichiarazione18, in quanto, come analizzato nei paragrafi precedenti, essa rappresenta la sottoscrizione sotto forma di trattato dei diritti economici sociali e culturali enunciati nella Universal Declaration19. Nel successivo art. 14, inoltre, si afferma che ogni Stato parte del Patto, che, al momento della propria adesione, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri territori soggetti alla propria giurisdizione l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione primaria, deve impegnarsi a redigere ed approvare entro due anni un piano di misure volte a compensare detta mancanza20.

Un cenno all’istruzione è presente anche nel patto gemello a quello precedentemente citato, cioè la Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici, che all’art. 18, nell’ambito del più ampio contesto della libertà di pensiero, coscienza e religione, dichiara che: «gli Stati parte della presente Convenzione si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, quando è possibile, dei tutori legali di dare ai propri figli un’educazione religiosa e morale conforme con le proprie convinzioni»21.

Un altro strumento che costituisce una pietra miliare nella storia del right to education è la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 198922. All’articolo 28 essa prevede che:

«1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità: a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. 3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo23».

Note bibliografiche:

1Si veda p. 9 di The Right to Education, law and policy review guidelines, redatto dall’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Il testo per intero è disponibile al seguente link: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002284/228491e.pdf

Il commento è tratto da: Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment n° 11, Plans of action for primary education, par. 1 (Twentieth session, 1999).

2Quest’affermazione, così come molte informazioni di natura recente sono tratte da: www.right-to-education.org

In questo caso, si veda in particolare: http://www.right-to-education.org/page/understanding-education-right .

Il sito è il prodotto dell’attività di un’organizzazione globale, impegnata nel campo dei diritti umani, che si chiama The Right to Education Initiativ (RTE). Essa fu istituita, nel 2000, dal primo Relatore Speciale ONU per il diritto all’istruzione, Katarina Tomaševski. Fu rilanciato nuovamente nel 2008, con il nome di The Right to Education Project, nell’ambito di una collaborazione fra Action Aid International, Amnesty International, Global Campaign for Education, Save the Children and Human Rights Watch. Dal maggio del 2017, The Right to Education Initiative è diventata una fondazione benefica, registrata in Inghilterra e Galles.

3UNESCO, The Right to Education, law and policy review guidelines, printed in France, 2014, p. 9.

Per la consultazione, si rimanda a: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002284/228491e.pdf

4Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment n° 13 on the right to education, 1991, par. 1.

Si veda, inoltre: http://www.right-to-education.org/page/understanding-education-right

5Ibidem.

6F. MUEDINI, Human Rights and Universal Child Primary Education, 1° ed., New York, 2015, p. 1.

7Ivi, pp. 24-25.

8Ibidem.

9Ibidem.

10Ibidem.

11Ivi, p. 26.

12Cfr. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 26, comma 1, 2 e 3.

La versione integrale del testo, in lingua originale, è reperibile al seguente link: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf.

13UNESCO, op. cit., p. 9.

14Convenzione UNESCO sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nell’istruzione, art. 4, comma (a), (b), (c), (d).

Cfr. UNESCO, op. cit., p. 9.

Il testo complete della Convenzione si può trovare al seguente link: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12949%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html

15Cfr. UNESCO, op. cit., p. 9.

16Ivi, p. 10.

17Ibidem.

18Cfr. Convenzione Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966, Parte III, art. 13, comma 1 e 2.

Una versione italiana del documento è disponibile al seguente indirizzo: http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/documenti-ue/Documents/Patto%20diritti%20economici%2c%20sociali%20e%20culturali.pdf

Cfr. UNESCO, op. cit., p. 10.

19O. DE SCHUTTER, op. cit., pp. 16-17.

20Cfr. Convenzione Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966 Parte III, art. 14.

Si veda, inoltre: http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Right_to_Education_2014.pdf

21Cfr. Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici, 1966, Parte III, art. 18, comma 4.UNESCO, op. cit., p. 10.

22Ivi, p. 11.

23Cfr. Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Parte I, art. 28, comma 1, 2 e 3.

Il testo completo, in italiano, del documento è disponibile al seguente link: https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf

 

A cura di Franny.

6 risposte a "Le fonti del diritto all’istruzione"

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  1. Questa cosa dei diritti mi fa venire una domanda.
    ok che all’interno di una nazione c’è un bilancio e si può decidere di dedicare una parte per offrire alcuni servizi gratuitamente. Ma è lo stato che ,internamente, decidere come spartire la torta di solidi che ha.
    Ma se uno stato è povero e soldi proprio non ne ha, l’unicef può sentenziare ciò che gli pare…

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    1. Ci sono dei programmi appositi per aiutare gli Stati poveri a garantire questo diritto, come gli ormai sorpassati Millennium Development Goals, oggi sostituiti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile… il fatto che sussista detto diritto non significa automaticamente che esso sia soddisfatto in tutto il mondo, anzi, tutt’altro… si sa che esiste per trattati internazionali e che è un diritto umano, ma poi spetta ai tribunali e agli organismi regionali esistenti in Europa, America, Asia, ecc. farlo rispettare… questo sistema poi si radica ovviamente nazionalmente, dipende da chi ha adottato le varie convenzioni, quali sono gli Stati firmatari, ecc… nazionalmente, il diritto è garantito all’interno delle varie costituzioni nazionali e la sua tutela si differenzia un po’ da Stato a Stato… ora con l’Agenda 2030 si sta cercando di fare molto al riguardo, ma ovviamente è una strada in salita… le agenzie onu si differenziano perché hanno compiti diversi: l’Unicef protegge l’infanzia e l’Unesco più precisamente l’educazione, la scienza e la cultura

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